Lavoratori “impatriati”: un’occasione da non perdere

La normativa riguardante il regime dei lavoratori “impatriati”

Il fisco italiano è noto per non essere particolarmente benevolo con i suoi contribuenti, siano essi società o persone fisiche.

Tuttavia, nel nostro ordinamento sono presenti delle norme che forniscono importanti agevolazioni: una di queste è il cosiddetto regime dei lavoratori “impatriati” (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015).
Questo decreto è volto a incentivare il rientro in Italia dei concittadini trasferitisi all’estero in questi ultimi anni, oltre che attrarre nuovi lavoratori con elevate professionalità.

I benefici per le Aziende e i Dipendenti

In particolare, la norma riconosce a tutti i soggetti che rientrino in Italia dopo aver trascorso almeno 24 mesi all’estero, una forte percentuale di de-fiscalizzazione sui redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati, redditi di lavoro autonomo o d’impresa, prodotti in Italia dopo il rientro.

Regime Impatriati

Più in dettaglio, se il soggetto è stato impegnato all’estero negli ultimi due anni (per lavoro o per studio) e decide di rientrare in Italia per lavorare, avrà una tassazione pari solo al 30% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia. Questo a patto che si impegni a risiedere poi nello Stato italiano per almeno due anni godendo l’esenzione del 70%.

E ancora, l’esenzione del 70% aumenta fino al 90% (quindi solo il 10% dello stipendio o del fatturato viene tassato) nel caso in cui la residenza venga trasferita nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Ma non è tutto.

Il beneficio è previsto per i primi 5 periodi d’imposta post rientro.

Tuttavia il soggetto “impatriato” può raddoppiare tale beneficio (conservandolo per 10 anni) nei seguenti casi:

  • se acquista un immobile in Italia
  • se rientra con un figlio minorenne

In questi casi è però prevista un’esenzione ridotta al 50% del reddito.

L’esenzione aumenta fino al 90% solo qualora il soggetto “impatriato” abbia almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo).

Ulteriori agevolazioni per i lavoratori “impatriati”: Legge di Stabilità 2021

La Legge di Stabilità 2021 ha introdotto un’ulteriore estensione al regime in questione.
Difatti, il regime sopra descritto trova applicazione esclusivamente per i contribuenti “rientrati” in Italia a partire dall’aprile 2019.

Al fine di evitare potenziali discriminazioni con i soggetti già rientrati prima dell’aprile 2019 (per i quali l’estensione a 10 anni non opererebbe), è stata prevista la possibilità ottenere l’estensione del regime previo un versamento.
Questo esborso di denaro è da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Esso è pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento sarà pari al 5% per i contribuenti che abbiano almeno 3 figli minorenni o abbiano acquistato in Italia un immobile.

Regime Impatriati

Designed by lookstudio / Freepik

Il bisogno di valutare attentamente il beneficio fiscale

Regime Impatriati

Da ultimo, vale la pena precisare che la norma sui lavoratori “impatriati” è stata oggetto di diverse interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, con le Circolare 17/E/2017 e 33/E/2020) che hanno circoscritto l’ambito di applicazione della stessa, per evitare potenziali abusi. Ad esempio, per quanto riguarda il rientro di lavoratori italiani che erano stati temporaneamente trasferiti all’estero in regime di distacco.

Per questa ragione è assolutamente fondamentale, nell’ambito di una corretta pianificazione fiscale, valutare ex ante, con l’aiuto di un professionista, se il contribuente è rientrante nell’applicazione della disciplina.
Per questo motivo ci mettiamo a disposizione delle aziende che volessero approfondire con un servizio a loro dedicato.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Shopping Basket