Rottamazione-Quater: la proroga dei termini “secondo” il MEF

Nell’ambito della c.d. rottamazione-quater, una novità assai recente è intervenuta con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023 scorso, da parte del MEF, che ridefinisce il termine per presentare la domanda di adesione alla procedura, rinviandolo dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Rottamazione-Quater, di cosa si tratta?

La L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, all’art. 1 co. 231-252 la c.d. “rottamazione-quater”, la nuova procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento relative debiti tributari e contributivi contenute in carichi affidati all’agente della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’agevolazione per il contribuente consiste nello stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative; ciò comportando, sul piano pratico, che siano dovute unicamente le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella e di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive.

Chi può beneficiare della rottamazione?

La rottamazione è fruibile:

  • dai contribuenti che non hanno presentato domanda per le rottamazioni precedenti;
  • dai contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni e che sono decaduti a seguito di mancato pagamento delle rate;
  • dai contribuenti che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e che sono decaduti a seguito di mancato pagamento delle rate;
  • dai contribuenti che hanno in corso rate relative al c.d. “saldo e stralcio” e alle precedenti rottamazioni.

Le modalità operative per accedere alla definizione

Il beneficio è fruibile mediante la presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione telematica (secondo le modalità indicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet) recante la volontà di aderire all’agevolazione rinunciando agli eventuali contenziosi pendenti relativi ai carichi che intende definire, con l’indicazione eventuale del numero delle rate, fino al massimo di 18, con cui intende effettuare il pagamento di quanto dovuto. Tale domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.

In un momento successivo, e comunque entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente l’importo delle somme o delle rate da versare, con le relative scadenze (entro la stessa data dovrà essere comunicato l’eventuale diniego della richiesta avanzata, con evidenza delle motivazioni di rigetto della stessa – l’eventuale diniego potrà essere impugnato davanti al giudice tributario).

Dopodiché, al fine del perfezionamento della procedura, il pagamento dovrà essere tempestivo. Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, infatti, che sia superiore a cinque giorni dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme comporta la decadenza dal beneficio in oggetto.

In base alle nuove scadenze, il pagamento della prima o unica rata ha come termine il 31 ottobre 2023, mentre la seconda rata, in base al calendario attuale e salvo eventuali modifiche future, ha scadenza il 30 novembre 2023. Sia la prima che la seconda rata dovranno essere pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, mentre le restanti (16) rate saranno di pari importo e avranno scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

I versamenti potranno avvenire mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione, tramite domiciliazione bancaria o presso gli uffici dell’agente della riscossione. È in ogni caso esclusa la compensazione.

La proroga dei termini e le nuove scadenze

Come anticipato sopra, il termine per la presentazione della domanda è stato ora rinviato al 30 giugno, “slitta” così di conseguenza al 30 settembre 2023 (invece che al 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a comunicare al contribuente quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione.

Il comunicato del MEF si conclude specificando che interverrà una nuova disposizione, la quale stabilirà che il termine per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissato al 31 luglio 2023, slitterà al 31 ottobre 2023.

Per richieste specifiche o approfondimenti relativi alla rottamazione, contattaci all’indirizzo bfaimpresa@bfamail.com.

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