È da qualche anno che la definizione di assetto organizzativo viene riportata in aggiornamenti, articoli e webinar di varie fonti, ma basta fare qualche domanda per capire che molti consulenti e molte imprese non hanno le idee chiare in merito al concreto significato e dei rischi connessi al loro mancato rispetto.

Facciamo chiarezza.

Il Nuovo Codice sulla Crisi

I vari rinvii dell’applicazione del Nuovo Codice sulla Crisi non hanno rimandato l’applicazione dell’art. 2086 del Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019.

A questo articolo è stato aggiunto un secondo comma che recita:

“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Dalla lettura di queste poche righe ricaviamo dei concetti che rivoluzionano il concetto di gestione delle società ed in particolare della S.R.L.

In primis:

  • che operi in forma societaria o collettiva – da queste parole capiamo che non è destinato solo alle società di capitali, ma a tutte le forme societarie;
  • ha il dovere di istituire – da queste parole capiamo che si tratta di un obbligo e non di una scelta;
  • quale è la sanzione per il mancato rispetto – non esiste una sanzione specifica, ma rimarca la responsabilità degli amministratori delle società circa la responsabilità (quindi civile e penale) per le conseguenze dovute alla mancata corretta applicazione.

Rischi derivanti dal mancato rispetto della normativa e la nomina di figure regolatorie

Amministratori e Soci di S.r.l., convinti di essere tutelati dalla responsabilità limitata, potrebbero invece trovarsi a rispondere personalmente per i debiti sociali.

Il mancato rispetto del nuovo art. 2086 del Codice Civile comporterà le conseguenze di cui all’art. 2476, c. 6, di nuova introduzione, che stabilisce:

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria qualora ne ricorrano gli estremi”.

Ecco quindi che, al fine di tutelare la responsabilità limitata, l’Amministratore-Socio di S.r.l. dovrà provvedere a predisporre – e un domani darne prova – un sistema organizzativo amministrativo e contabile idoneo alla tempestiva rilevazione della crisi di impresa, o meglio dei suoi indicatori così definiti: 

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, [omissis], rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale [omissis] per i sei mesi successivi

Non dimentichiamo che le società con attivo superiore a €4 mln o fatturato superiore ad €4 mln oppure più di 20 dipendenti, con l’approvazione del bilancio del 2021, avranno l’obbligo di nominare un Revisore legale o Sindaco unico (o Collegio Sindacale).

Questa figura avrà l’onere di monitorare l’esistenza e il funzionamento del sistema organizzativo e l’eventuale manifestazione di indicatori di una crisi.

In pratica cos’è l’assetto organizzativo di una impresa?
Quali sono le differenze in base alle dimensioni, ai settori, etc.?

assetto organizzativo

A tutte queste domande in questa sede si può rispondere.

A seconda della dimensione dell’impresa (in termini di fatturato e organigramma), delle caratteristiche proprie dell’attività (lavoro per commessa, ad esempio) e del settore dell’attività, saranno necessari differenti approcci e strumenti.

In generale gli strumenti potranno essere qualcuno o tutti quelli di seguito considerati:

  • redazione di un organigramma con le funzioni;
  • predisposizione di bilanci periodici e del calcolo di indici patrimoniali, economici e finanziari con cadenza diversa (mensile, trimestrale o semestrale);
  • riclassificazione del conto economico con periodicità mensile, trimestrale o semestrale;
  • identificazione di particolari KPI da monitorare periodicamente (mq prodotti, h lavoro per prodotto, ecc.);
  • redazione di budget economico, patrimoniale e rendiconto finanziario prospettico;
  • introduzione di un sistema di controllo di gestione strutturato e contabilità per commessa;
  • il monitoraggio di indici anche qualitativi secondo l’approccio della balanced scorecard.

La predisposizione di questo insieme di strumenti è diverso e modulabile in funzione delle caratteristiche dell’Azienda e richiede un approccio anche multidisciplinare e integrato. 

Per questo la nostra società ha al proprio interno le competenze necessarie ad assistere gli imprenditori e le imprese a dare una “adeguata” risposta ai dettati normativi.

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