Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023, che fa riferimento alla Direttiva (UE) 2019/1937, chiamata anche “Direttiva Whistleblowing”.
Con il termine whistleblowing si intende l’atto di segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui si è venuti a conoscenza per il proprio lavoro.
Questo decreto non rappresenta un primo approccio a questa tematica, in quanto la legge n. 1902 del 6 novembre 2012 aveva già introdotto, in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnali comportamenti illeciti durante l’attività lavorativa.
Una regolamentazione più compiuta del whistleblowing è sopraggiunta poi con la legge n. 1793 del 30 novembre 2017, che ha integrato la normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino comportamenti illeciti e ha introdotto forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.
Quali sono le novità che sono state apportate dal D.Lgs. 24/2023?
Le novità introdotte sono:
- Raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina, dapprima suddivisa in diverse leggi, dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (c.d. whistleblowers) sia del settore pubblico che privato;
- Fornire maggiore tutela al whistleblower e ai suoi familiari, questo per cercare di incentivare le segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto;
- Allargare la platea degli enti organizzativi che avranno l’obbligo di applicare tale decreto, ovvero l’obbligo di adottare canali di segnalazione sicuri volti alla tutela della riservatezza dei whistleblowers pena l’applicazione di sanzioni;
- Predisporre nuovi canali di segnalazione, oltre a quelli interni già esistenti;
- Estendere il perimetro degli illeciti potenzialmente oggetto di segnalazione.
Quali sono gli enti coinvolti dal D.Lgs. 24/2023?
I soggetti che dovranno attuare il decreto sono sia enti pubblici che aziende / organizzazioni private.
In particolare, i soggetti del settore privato sono:
- Enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Enti che non hanno raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati, ma rientrano tra quelli obbligati al rispetto della normativa in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;
- Enti che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (anche se non hanno raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati).
Quali sono le scadenze per l’attuazione del D.lgs. 24/2023?
Il decreto deve essere attuato entro:
- Il 15 luglio 2023 per enti/aziende che hanno un numero di dipendenti pari o superiore ai 250;
- Il 17 dicembre 2023 per enti/aziende che hanno un numero di dipendenti che va dai 50 ai 249.
Di quali tutele gode chi compie la segnalazione?
Il whistleblower è la persona che segnala, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le tutele che vengono fornite a questi soggetti sono:
- Tutela di riservatezza: l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- Protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata;
- Limitazioni della responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni delle violazioni coperte da obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore etc., purché al momento della segnalazione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- Misure di sostegno: consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Queste forme di tutela, oltre che al whistleblower, vengono garantite anche ai suoi familiari, colleghi e facilitatori; quest’ultimo è colui che assiste il segnalante durante il processo di segnalazione.
In che modo il whistleblower può fare una segnalazione?
Con il nuovo decreto un soggetto può fare una segnalazione utilizzando uno dei seguenti canali:
- Canale di divulgazione interno;
- Canale di divulgazione esterno;
- Divulgazione pubblica.
Per quanto riguarda il canale interno, questo deve essere progettato con misure di sicurezza tali da garantire, ove necessario anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.
La gestione del canale interno deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale formato a riguardo oppure ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
Il canale esterno rappresenta una delle novità del D.Lgs. 24/2023 che lascia all’autonoma e discrezionale valutazione del segnalante la decisione di attivare tale percorso al verificarsi di alcune specifiche condizioni.
L’Anac è il soggetto che ha l’onere di attivare la piattaforma informatica che consentirà il corretto funzionamento di tale percorso di segnalazione da parte del whistleblower e dovrà offrire le medesime garanzie di riservatezza già indicate per il canale di segnalazione interna.
In merito alla divulgazione pubblica, questa viene disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 24/23 e come per le segnalazioni esterne vengono definite le condizioni al verificarsi delle quali il segnalante può utilizzare tale modalità; inoltre, il soggetto beneficerà delle medesime misure di protezione accordate dal decreto per l’utilizzo del canale interno/esterno.
Quali sono le sanzioni applicabili?
L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni pecuniarie:
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Da 500 a 2.500 euro quando accerta che è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
Perché è importante questo Decreto?
Per concludere, il Decreto Legislativo 24/2023 segna un notevole progresso nella promozione della cultura del whistleblowing in Italia.
Ha introdotto diverse novità alle normative precedenti, offrendo un maggiore sostegno e protezione ai segnalanti, sia nel settore pubblico che in quello privato. La garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante, la protezione dalle ritorsioni e la limitazione della responsabilità nel caso di divulgazione pubblica sono aspetti fondamentali che incoraggiano la segnalazione di comportamenti illeciti dannosi per l’interesse pubblico.
L’obiettivo principale della Direttiva Whistleblowing è di promuovere un ambiente lavorativo più sano e trasparente, compiendo un passo importante verso una società più equa, etica e responsabile.